Stop al conio delle monete da 1 e 2 centesimi.
Con il D.L. 50/2017, articolo 13-quater, è stato disposto che “… quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino …”.
La norma stabilisce che “tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all’arrotondamento … in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito”.
Ovviamente tale obbligo si riferisce esclusivamente ai pagamenti in contanti; negli altri casi, non si effettua alcun arrotondamento.
Dal punto di vista contabile, gli arrotondamenti dovranno essere registrati, presumibilmente, nella voce “altri ricavi e proventi” per arrotondamenti attivi ed in “oneri diversi di gestione” per gli arrotondamenti passivi.
Non cambia il mondo, ma è bene saperlo.
Buona apicoltura.