Anagra Apistica: proviamo a fare un pò di chiarezza

Da quando è stato pubblicato il Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale (Decreto 11/08/2014 – G.U. nr.291 del 16/12/2014) contenente le procedure operative di attuazione del Decreto che ha istituito la sezione dedicata al settore apistico della BDN dell’anagrafe zootecnica (Decreto 4 dicembre 2009 – G.U. nr.93 del 22 aprile 2010) è passato molto tempo, sono stati dedicati a questo tema incontri pubblici e privati, articoli tecnici e di opinione, gli apicoltori hanno speso fiumi di parole per confrontarsi sulla utilità dell’Anagrafe, sulla sostenibilità delle procedure, etc.. E mentre si continua a discutere su auspicabili miglioramenti (tutto è perfettibile, figuriamoci se non lo è uno strumento legislativo che prova a regolamentare un settore che da decenni si caratterizza per svilupparsi in una sorta di terra di nessuno dove per lo più le regole non sono normate e quando lo sono, sono inattuate perché inattuabili – vedi Regolamento di Polizia Veterinaria) la produzione normativa di riferimento non si è fermata. Anzi. Sono state pubblicate integrazione e circolari di chiarimento che hanno reso il quadro generale più chiaro per gli operatori, hanno rettificato alcuni passaggi amministrativi eccessivamente gravosi ed hanno definito un contesto sanzionatorio (lo aspettavamo con ansia?!?!?) che per la verità sembra oggettivamente ed eccessivamente punitivo.

Cerchiamo di fare un po’ d’ordine, partendo dalla fine. Nel mese di maggio dovrebbero entrare in vigore le disposizioni e le indicazioni contenute nel Decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute emanato di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche il 27/11/2017. Il condizionale sui tempi di attuazione è d’obbligo vista l’inusuale terminologia utilizzata al punto 6 dell’articolo 3 del Decreto che così recita “Gli adempimenti previsti dal presente dispositivo sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore”.

Ma quali sono le principali novità introdotte dal Decreto interdirettoriale?

Il punto centrale è rappresentato dall’articolo 3 che, senza possibilità di fraintendimenti, afferma l’obbligo di registrazione, di tutti gli “spostamenti di alveari, pacchi d’ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine ivi compresi quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione” prima di iniziare lo spostamento o, al più tardi, contestualmente all’inizio dello stesso. Questo obbligo, per la verità, era già stato sancito da una interpretazione del punto 12 del Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014, esplicitata con una nota del 31/08/2016 (0020204 – 31/08/2016 – DGSAF – DGSAF – P),  E’ prevista la deroga per lo spostamento da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all’interno della stessa provincia e che sono già registrati in BDA (i dati possono essere modificati entro sette giorni dall’avvenuto spostamento).

La movimentazione delle api regine, invece, può essere comunicata mensilmente, in maniera cumulativa, entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.

Un altro passaggio molto importante contenuto in questo Decreto, è il nuovo allegato C che sostituisce quello del Manuale operativo. Integrazione significativa soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 28 giugno 2016 che prevede la compilazione del modello 4 (la certificazione sanitaria di provenienza e di destinazione degli animali) esclusivamente in modalità informatica. In una circolare esplicativa del 04/08/2017 (rif. 0018559 – 04/08/217 – DGSAF – MDS – P), il Ministero della Salute ha precisato che la compilazione del modello C (oggi, nella versione ultima) ha la stessa valenza della compilazione informatizzata del modello 4, e quindi vale come certificazione sanitaria.

La regolamentazione dell’anagrafe apistica ha sicuramente un’importanza strategica rilevante nell’ambito delle politiche sanitarie del settore apistico (Aethina docet), ma questo non può giustificare l’entità delle sanzioni che sono state previste per alcuni casi di inosservanza. Le legge 28 luglio 2016, n.154, cosiddetta Collegato Agricolo (GU SG n.186 del 10/08/2016), all’art.34, ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 4.000 euro, per le mancate denunce di detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione (trasferimenti) all’anagrafe apistica nazionale. Eccessivamente gravose, soprattutto se si collegano alle difficoltà che incontrano quotidianamente gli operatori delegati alla gestione delle registrazioni, molto spesso causate dal malfunzionamento dei sistemi informativi della BDN o dei relativi nodi regionali, dove esistenti.

A tal proposito vale la pena di ricordare che con nota del 31/08/2016 (rif. 0020204 – DGSAF – DGSAF – P) il Ministero della Salute ha ricordato che come già comunicato con una nota precedente (prot.7447 del 24/03/2016), in linea con quanto stabilito per i controlli inerenti le anagrafi degli animali delle specie zootecniche, in caso di primo riscontro di non conformità sanabile, è possibile utilizzare lo strumento della prescrizione, fissando un termine non superiore a quindici giorni per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, evitando dunque l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

In conclusione si può affermare che la regolamentazione sanitaria del censimento e delle movimentazioni degli alveari è in una fase di dinamico assestamento. C’è ancora molto da fare in termini di alleggerimento e semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli apicoltori ma sembra che il legislatore abbia intrapreso una strada che viene incontro alle esigenze dei produttori. Resta inteso che lo strumento della BDN è patrimonio di tutto il settore e ne rappresenta un’eccellenza in campo europeo (l’Italia è avanti a tutti in Europa in questa materia). Quindi bisogna lavorare per migliorarla ma senza mai metterne in discussione la presenza. Far emergere la presenza degli alveari e la loro reale distribuzione sul territorio deve essere obiettivo comune a tutti; è utile per acquisire autorevolezza nel confronto con le istituzioni che devono riconoscere la significatività del nostro lavoro e delle nostre api, ma è utile anche al nostro interno, per fare chiarezza sulla reale consistenza del patrimonio apistico nazionale e della sua composizione, dove tutti, piccoli e grandi, amatoriali e professionisti, hanno il diritto di allevare le proprie api ed hanno il dovere di allevarle bene e nel rispetto delle regole.

Apiario Sant'Agapito CoNaProA Fine Inverno 2018

 

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