Sistema identificazione e registrazione operatori, stabilimenti e animali, D. Lgs. 5.8.2022, n. 134

In data 12 settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.213 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n.134 – Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n.53.Le disposizioni entreranno in vigore il 27/09/2022.

È importante specificare che il regolamento si applica a tutti gli animali, inclusi quelli detenuti per finalità diverse dalla zootecnica e dalla produzione di alimenti.Il decreto abroga l’articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n.313, recante disciplina dell’apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio dell’attività nonché l’articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n.154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici.

Tra gli obblighi introdotti va ricordato quello previsto dall’art.8, comma 7 che così recita “L’operatore, prima di movimentare gli animali (ndr alveari, sciami, pacchi d’ape e api regine) deve compilare il documento di accompagnamento …….. omissis ……… attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalità indicate nel manuale operativo”.

A tal proposito si precisa che a far data dal 27 settembre sarà attiva in BDN la funzionalità di registrazione automatica in BDN – sezione apicoltura, delle movimentazioni in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato in BDN e, in tale documento, sarà obbligatoria l’indicazione dell’apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione.

Resta confermato l’obbligo di apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo (art.9 – punto 13) e di registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo (art.9 – punto 14).

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